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Nuovi adempimenti a carico dei titolari di impianti di produzione di energie rinnovabili: verifica di corretto funzionamento delle protezioni installate

Il 22 dicembre 2016 l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), ha pubblicato la Delibera 786/2016/R/EEL.

La Delibera regolamenta le verifiche da svolgere periodicamente sulle apparecchiature che svolgono la funzione di “Protezioni di interfaccia” degli impianti di produzione connessi alla rete.

In sintesi, quanto disposto dal provvedimento dell’AEEGSI:

Come previsto dalle Norme CEI 0-21 e CEI 0-16, si applicano agli impianti di potenza superiore a 11,08kW connessi alle reti BT e MT.

Le prime verifiche, successive all’entrata in vigore della Deliberazione, sono effettuate con le seguenti tempistiche in funzione della data di entrata in esercizio dell’impianto:

  • nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
  • nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:
    1. I. il 31 marzo 2018;
    2. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
  • 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
  • nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:
    1. il 31 dicembre 2017;
    2. II. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
  • nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
    1. I. il 30 settembre 2017;
    2. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione.

Importanti le conseguenze in caso di mancato rispetto degli adempimenti:

In caso di mancata effettuazione delle verifiche periodiche, il gestore di rete entro un mese successivo alla scadenza, invia un sollecito ai clienti per l’effettuazione delle verifiche (tramite il portale informatico, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata).

Il GSE, su segnalazione del Gestore di Rete, provvede alla sospensione dell’erogazione degli incentivi e delle convenzioni di scambio sul posto e Rid, a quei soggetti che non abbiano provveduto all’effettuazione delle verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito.