FER in aree non idonee: la sentenza del TAR Sardegna
La sentenza n. 346/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna rappresenta un punto di svolta per il settore delle energie rinnovabili nell’isola.
Contrariamente a una rigida interpretazione delle normative esistenti, il TAR ha stabilito che la classificazione di un’area come non idonea all’installazione di impianti da fonti rinnovabili non preclude automaticamente la possibilità di realizzare tali progetti.
Il Contesto Normativo
La pianificazione energetica regionale, in linea con le direttive nazionali ed europee, individua aree idonee e non idonee all’installazione di impianti FER (Fonti di Energia Rinnovabile). Le aree non idonee sono generalmente caratterizzate da vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o dalla presenza di infrastrutture sensibili.
Tuttavia, la normativa prevede delle eccezioni e delle procedure di valutazione che permettono, in determinate circostanze, la realizzazione di impianti anche in queste aree. La sentenza del TAR si inserisce in questo quadro, chiarendo l’interpretazione di tali eccezioni.
Il Significato della Sentenza TAR Sardegna n. 346/2026
La sentenza chiarisce che la non idoneità di un’area non equivale a un divieto assoluto e inderogabile. Il TAR ha sottolineato l’importanza di una valutazione caso per caso, basata su un’analisi ponderata degli interessi in gioco. In particolare, la sentenza evidenzia che:
• L’amministrazione deve motivare adeguatamente le ragioni del diniego, dimostrando l’effettiva sussistenza di un pregiudizio concreto e rilevante per i valori tutelati.
• È necessario valutare la compatibilità del progetto con il contesto territoriale, considerando le caratteristiche specifiche dell’intervento e le misure di mitigazione previste.
• Il bilanciamento degli interessi deve tenere conto anche dell’interesse pubblico alla promozione delle energie rinnovabili, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e transizione energetica.
Implicazioni Pratiche per Imprese
La sentenza TAR Sardegna n. 346/2026 ha importanti implicazioni pratiche per le imprese e gli operatori del settore energetico:
• Maggiore flessibilità nella pianificazione: Le imprese possono considerare aree precedentemente escluse a priori, valutando attentamente la possibilità di presentare progetti ben motivati e compatibili con il territorio.
• Importanza della documentazione: È fondamentale predisporre una documentazione completa e dettagliata, che dimostri la compatibilità del progetto con i vincoli esistenti e l’adozione di misure di mitigazione efficaci.
• Dialogo con le amministrazioni: È consigliabile avviare un dialogo costruttivo con le amministrazioni competenti, al fine di chiarire eventuali dubbi e presentare il progetto in modo trasparente e collaborativo.
• Aggiornamento professionale: È necessario che i professionisti del settore siano aggiornati sulle evoluzioni normative e giurisprudenziali, al fine di fornire una consulenza qualificata e supportare le imprese nella realizzazione dei progetti.
Scenari Possibili
Per comprendere meglio le implicazioni della sentenza, consideriamo alcuni esempi di scenari possibili:
• Scenario 1: Area non idonea per vincoli paesaggistici. Un’azienda propone la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in un’area classificata come non idonea per la presenza di vincoli paesaggistici. L’azienda presenta un progetto che prevede l’utilizzo di pannelli fotovoltaici a basso impatto visivo, l’integrazione dell’impianto nel paesaggio circostante e la realizzazione di interventi di compensazione ambientale. L’amministrazione, valutando attentamente il progetto e le misure di mitigazione proposte, potrebbe autorizzare la realizzazione dell’impianto.
• Scenario 2: Area non idonea per la presenza di specie protette. Un’impresa intende realizzare un parco eolico in un’area non idonea per la presenza di specie protette. L’impresa effettua uno studio approfondito sull’impatto dell’impianto sulla fauna locale e propone misure di mitigazione specifiche, come la realizzazione di corridoi ecologici e la limitazione dell’attività delle turbine durante i periodi di migrazione degli uccelli. L’amministrazione, verificando l’efficacia delle misure di mitigazione, potrebbe autorizzare la realizzazione del parco eolico.
• Scenario 3: Area non idonea per la presenza di infrastrutture sensibili. Un operatore propone la realizzazione di un impianto a biomasse in un’area non idonea per la vicinanza a un centro abitato. L’operatore adotta tecnologie avanzate per la riduzione delle emissioni e dei rumori, realizza un sistema di monitoraggio ambientale continuo e si impegna a collaborare con la comunità locale per risolvere eventuali problematiche. L’amministrazione, valutando la qualità del progetto e la disponibilità dell’operatore al dialogo, potrebbe autorizzare la realizzazione dell’impianto.
Conclusioni
La sentenza n. 346/2026 del TAR Sardegna rappresenta un’importante evoluzione nell’interpretazione delle normative in materia di energie rinnovabili. Pur confermando la validità della pianificazione territoriale e della classificazione delle aree, la sentenza introduce un elemento di flessibilità, aprendo la strada alla realizzazione di progetti ben motivati e compatibili con il territorio anche in aree precedentemente considerate non idonee. Questo approccio, basato su una valutazione caso per caso e su un bilanciamento degli interessi in gioco, favorisce la promozione delle energie rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.
- By: solteasrl
- Tag: adempimenti energie rinnovabili, energie rinnovabili, impianti fotovoltaici, politiche sulle energie rinnovabili, sentenza n. 346/2026 TAR Sardegna
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