Incentivi per il Fotovoltaico: legittimità della decadenza per mancanza di titolo autorizzativo
Gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW devono essere sottoposti al regime dell’autorizzazione unica. La normativa regionale non può derogare alla disciplina statale.
Sentenze del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con sette sentenze simili, ha rigettato gli appelli di una società contro il provvedimento del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) che dichiarava la decadenza dalla tariffa incentivante e richiedeva il recupero delle somme già versate per sette impianti fotovoltaici.
Normativa Applicabile
I giudici hanno chiarito che, per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, si applica l’articolo 12 del Decreto Legislativo 387/2003. Questo articolo, in vigore al momento dei fatti, prevedeva l’autorizzazione unica per impianti superiori a 20 kW, mentre consentiva l’applicazione della DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) solo per impianti inferiori a tale soglia.
Inapplicabilità della Normativa Regionale
La società ricorrente ha fatto riferimento al Piano Energetico Ambientale Regionale, sostenendo che esso legittimava l’autorizzazione di impianti fino a 1 MW con un provvedimento comunale semplificato, comprese le opere di connessione. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribadito, nella sentenza n. 8274/2025 e in altre sei sentenze relative alla stessa tipologia di impianti nella medesima regione, che la normativa regionale non può derogare a quella statale, richiamando anche la sentenza Cds 7660/2025.
Conclusione del GSE
Il potere del GSE di verificare i requisiti legali per l’accesso agli incentivi ha coinvolto l’impianto nella sua interezza, comprese le opere di connessione. Questo controllo si è legittimamente concluso con il provvedimento di decadenza dagli incentivi e con la richiesta di restituzione delle somme già versate.
