
VIA per progetti fotovoltaici, il Consiglio di Stato chiarisce che i termini non sono derogabili
I termini di conclusione dei procedimenti di Via sono perentori e non possono essere derogati a vantaggio del criterio di maggior potenza.
Lo ha stabilito Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3465/2025, in merito al silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nel procedimento di Valutazione di impatto ambientale per un impianto di produzione di energia da fonte solare.
I presupposti della sentenza
A dicembre 2023 la società Fimenergia srl ha presentato istanza di valutazione ambientale al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) per un progetto fotovoltaico in zona industriale a San Nicola di Melfi (PZ), in Basilicata. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,99 MW, con sistema di accumulo da 100,5 MWh, denominato “Melfi 8”.
Dopo che l’indetta consultazione pubblica si è conclusa senza osservazioni, la Commissione tecnica PNRR-Pniec e i competenti ministeri sono rimasti “inerti”, senza esprimere un parere entro i termini previsti per legge.
Pertanto, la società ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Basilicata, che ha respinto il ricorso ritenendo “ragionevole” il ritardo nel parere poiché il criterio cronologico della trattazione dei progetti era stato sostituito con quello della “maggiore potenza”, dando così priorità ad altri impianti più grandi.
Fimenergia ha allora presentato ricorso al Consiglio di Stato sostenendo che il rispetto dei termini dei procedimenti di VIA non è sindacabile.
Gli elementi sostanziali della sentenza
A norma dell’articolo 8 del Dlgs 152/2006 (così come modificato dall’articolo 1 del Dl 153/2024), l’ordine di trattazione dei progetti prioritari non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimento di Via per i progetti compresi nel PNNR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.
La novità normativa è stata introdotta proprio per colmare la genericità del criterio prioritario rinviando ad un apposito decreto ministeriale l’individuazione delle specifiche tipologie di progetti da considerarsi prioritari. Ma l’obbligo di provvedere sull’istanza di Via non è venuto meno e il criterio di maggior potenza non ha la precedenza sul criterio cronologico.
I giudici dichiarano l’illegittimità del silenzio sul procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto in esame e condannano l’amministrazione a provvedere sull’istanza di Via entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
- By: solteasrl
- Tag: adempimenti energie rinnovabili, energie rinnovabili, impianti fotovoltaici, politiche sulle energie rinnovabili
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