Promozione rinnovabili: il MASE pubblica l’avviso PNRR per i piccoli comuni

Per gli impianti a fonti rinnovabili situati nei Comuni con meno di 5000 abitanti, la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR mette a disposizione 2,2 miliardi di euro fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno.

Il beneficio è erogato sottoforma di contributo in conto capitale per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e inseriti in configurazioni di Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di Gruppo di autoconsumatori e ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Cosa prevede la Misura

La misura prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto fino a un massimo del 40% delle spese ammissibili.

Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023 n.414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, ha definito i criteri e le modalità per la concessione dei contributi PNRR.

L’invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR può essere effettuato dal soggetto beneficiario tramite sportello dedicato.

Il GSE darà apposita comunicazione dell’apertura dello sportello, che sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili di cui verrà fornita evidenza tramiti appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.

Impianti e configurazioni del contributo

L’impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:

  • essere di nuova costruzione o un potenziamento di impianto esistente
  • avere una potenza non superiore a 1 MW
  • essere ubicato in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta)
  • avere data di avvio dei lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo
  • disporre del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ove previsto
  • disporre del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto
  • essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppi di autoconsumatori di cui l’impianto farà parte
  • entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026
    rispettare i requisiti sugli impianti di produzione ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm) e dal tagging climatico
  • essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di Gruppo di autoconsumatori per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, nel limite del costo di investimento massimo di riferimento indicato nel Decreto CACER:

  1. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
  2. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
  3. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio
  4. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
  5. connessione alla rete elettrica nazionale
  6. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni
  7. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera
  8. direzioni lavori, sicurezza
  9. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto

Le spese di cui alle lettere da f) a i) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Inoltre, le spese devono essere sostenute successivamente all’avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità. 

Determinazione del contributo

Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile, fermi restando i massimali di spesa previsti dal Decreto CACER:

Potenza impianto  – Massimale
P≤20 kW  – 1500 €/kW
20 kW<P≤200 kW – 1200 €/kW
200 kW<P≤600 kW  – 1100 €/kW
600 kW<P≤1000 kW – 1050 €/kW

La determinazione del contributo in conto capitale massimo erogabile verrà, quindi, effettuata considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa stabilito dal Decreto CACER, tenendo conto di quanto previsto ai fini dell’eventuale cumulabilità con altri contributi in conto capitale.

Il valore sarà indicato nell’atto di concessione emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’ammontare del contributo in conto capitale spettante sarà rideterminato al momento dell’erogazione a saldo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e non potrà essere superiore a quanto previsto nell’atto di concessione.

Cumulabilità

Il contributo PNRR è cumulabile con:

  • altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea, di intensità non superiore al 40%
  • i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni
  • la tariffa incentivante ai sensi del Decreto CACER decurtata, secondo quanto previsto dalle Regole, in ragione dell’intensità del contributo ricevuto

Il contributo PNRR NON è cumulabile con:

  • incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante ai sensi del Decreto CACER
  • Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.
  • detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
  • altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione Europea
  • altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale

Come presentare richiesta di contributo

La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro il 31 marzo 2025 (fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili) attraverso il portale “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo”, disponibile nell’area clienti.

L’invio della richiesta deve essere effettuato dal soggetto beneficiario, soggetto dotato di autonomia patrimoniale, che sostiene l’investimento per la realizzazione o per il potenziamento dell’impianto:

  • nel caso di una CER, il soggetto beneficiario è la medesima CER o un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER;
  • nel caso di un Gruppo di autoconsumatori, il soggetto beneficiario è il legale rappresentante dell’edificio o condominio o un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo.

Prima dell’invio della richiesta di accesso al contributo PNRR, le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l’accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti.

Il Beneficiario dovrà allegare la documentazione relativa all’impianto di produzione per il quale sta presentando richiesta, elencata nell’Allegato 3 delle Regole operative.

Dovranno essere rispettati tutti i requisiti riportati nelle Regole in particolare la verifica del rispetto dei requisiti derivanti dal principio DNSH sarà effettuata sulla base delle check list disponibili nelle sezioni dedicate: check list ex-ante, check list-ex post

Il GSE conclude l’istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta, al netto dei tempi imputabili al Soggetto beneficiario o ad altri soggetti interpellati dal GSE.

Il GSE trasferisce al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica le risultanze delle istruttorie condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, emana il decreto di concessione che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. A valle della registrazione del decreto di concessione da parte della Corte dei Conti, al fine di perfezionare l’ammissione al finanziamento e sancire l’avvio del progetto, il Soggetto beneficiario dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto attraverso la sottoscrizione dell’atto d’obbligo.

A seguito della sottoscrizione dell’atto d’obbligo sul portale informatico del GSE, il Soggetto beneficiario può richiedere il contributo in conto capitale.

Entro 30 gg dall’avvio dei lavori il soggetto Beneficiario dovrà comunicare, attraverso il Portale informatico del GSE, la data di avvio lavori.

Per impianti di Potenza ≤ 200 kW il soggetto Beneficiario può richiedere:
Opzione 1
– un’anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell’atto di concessione;
– il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.
Opzione 2
– il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.

Per impianti di 200 kW < Potenza ≤ 1000 kW il soggetto Beneficiario può richiedere:
Opzione 1
– un’anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell’atto di concessione;
– il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.
Opzione 2
– l’erogazione del 40% del contributo massimo erogabile (quota intermedia);
– il saldo della quota rimanente del contributo in conto capitale spettante.
Opzione 3
– il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.

Si rimanda alle Regole per maggiori dettagli.

Si precisa che l’erogazione della quota a saldo potrà, tuttavia, avvenire solo al termine dell’istruttoria e della stipula del contratto per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, in relazione alla configurazione nell’ambito della quale è ricompreso l’impianto/UP per il quale è richiesto il contributo PNRR.

FONTE: GSE