Fotovoltaico in aree idonee: il Ministero risponde sull’iter autorizzativo

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica esclude i dubbi interpretativi sull’utilizzo di PAS per i nuovi impianti FER fino a 10 MW.

Il quesito

Il quesito, posto da un Comune Lombardo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nasce dalla necessità di chiarire quale deve essere il regime autorizzatorio da applicare (Autorizzazione unica o Pas?) a un impianto fotovoltaico a inseguimento, con distanza minima dal suolo di 2 metri, dopo le modifiche apportate dal legislatore nel 2022.

Cosa dice il DL Energia

 Con l’entrata in vigore della legge 34/2022, di conversione del cosiddetto “Dl Energia”, sono state introdotte una serie di semplificazioni per le Fer sulla spinta del principio comunitario di massima diffusione delle energie rinnovabili.

 Proprio nell’ottica di snellire i procedimenti amministrativi, la norma estende la procedura abilitativa semplificata ai nuovi impianti Fer di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW, senza distinguere la fonte né la tipologia di impianto.

Per gli impianti fotovoltaici

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, la legge 34/2022 stabilisce che è sottoposta alla Pas anche questa tipologia di impianti, di potenza fino a 10 MW, da realizzare nelle aree classificate idonee a norma del Dlgs 199/2021.

 La disposizione regionale

La disposizione regionale richiamata dal Comune, la Dgr 4803/2021 che prevede la procedura di autorizzazione unica per l’impianto oggetto dell’interpello, non può pertanto trovare applicazione. Essendo cambiato il quadro normativo di riferimento, con il recepimento della direttiva Red II, è dunque ammessa la Pas.

Inoltre, come riportato dal Ministero richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 121/2022, nel rapporto tra fonti statali e regionali, in tema di iter autorizzativi non sono tollerate eccezioni sul territorio nazionale.

Fonte: Nextville