Convalidato lo stop alla cessione multipla del credito, il Decreto Sostegni ter pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Per Superbonus, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sisma Bonus e Bonus facciate, i beneficiari della detrazione potranno cedere il credito ad altri soggetti (ad esempio banche) ma questi non potranno cederlo a loro volta.

Il decreto Sostegni ter è in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio è pubblicato il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Il Decreto conferma lo stop alla cessione multipla del credito

È confermata la stretta sulla cessione del credito, che nel testo ufficiale pubblicato in Gazzetta è ora all’articolo 28, il quale prevede che, per quanto riguarda Superbonus, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sisma Bonus e Bonus facciate, i beneficiari della detrazione potranno cedere il credito ad altri soggetti (ad esempio banche) ma questi non potranno cederlo a loro volta. Allo stesso modo, i fornitori che decidono di praticare lo sconto in fattura potranno cederlo ad altri soggetti ma a questi ultimi sarà impedito di cederlo ulteriormente.

Nello specifico, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto Rilancio, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto Rilancio, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Gli elementi dell’Art. 28: misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;

2) alla lettera b) le parole «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;

b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione».

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.