Decreto Legge Semplificazioni-bis convertito in legge: le novità per l’energia

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (decreto “Semplificazioni-bis”), pubblicato in GU il 31 luglio scorso, ha sancito l’entrata in vigore della legge 29 luglio 2021, n. 108

Il decreto prevede novità per le detrazioni maggiorate del 110%, gli impianti fotovoltaici, la valutazione di impatto ambientale e altro ancora.

Semplificazioni accumuli e impianti fotovoltaici

Gli impianti di accumulo elettrochimico “stand-alone” non sono sottoposti né a Via né a screening, tranne nel caso in cui le opere di connessione non rientrino in tali procedure. Viene modificata la tabella A allegata al Dlgs 387/2003, innalzando da 20 kW a 50 kW la soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico ad autorizzazione unica.

Gli impianti di accumulo possono essere autorizzati tramite procedura abilitativa semplificata (PAS) se l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l’impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.

Prevista la possibilità di utilizzare la procedura abilitativa semplificata (PAS) per l’autorizzazione di impianti fotovoltaici fino a 20 MW connessi in media tensione e localizzati in discariche, cave dismesse, in aree a destinazione commerciale, produttiva o industriale.

Il modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici si applica anche a piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra.

Eventuali incentivi previsti per gli impianti fotovoltaici ai sensi del Dlgs 28/2011, potranno essere erogati anche a impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, “anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.

Revamping e repowering

Vengono definiti i casi in cui gli interventi di revamping e repowering di impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti possono essere considerati “non sostanziali” e quindi autorizzabili mediante Pas.

Valutazione di impatto ambientale

Viene istituita una Commissione speciale Via per i progetti di competenza statale del Pnrr e del Pniec, e sono abbreviati i tempi sia per lo screening che per la Via vera e propria, che nel caso di progetti collegati al Pnrr e al Pniec deve concludersi entro massimo 130 giorni complessivi.

Rinnovabili e aree sottoposte a tutela paesaggistiche

Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree vicine a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, è stato previsto che il Ministero della cultura debba esprimere il suo parere nell’ambito della Conferenza di servizi; tale parere deve essere obbligatorio ma non vincolante.

Provvedimento autorizzatorio unico regionale

Nella disciplina del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) viene introdotta una fase preliminare al procedimento, che consente al proponente di interagire con l’autorità competente in merito alla documentazione da presentare. Sono inoltre modificate le tempistiche e modalità di rilascio del Paur.

Modifiche procedimento amministrativo

Intervenendo sulla legge 241/90, vengono rafforzati il potere sostitutivo della P.a. (in caso di inerzia dell’Amministrazione competente) e l’istituto del silenzio-assenso.

Inoltre è stabilito che l’articolo 10-bis della legge 241/90, che disciplina rilascio del preavviso di rigetto dell’istanza, non si applica ai procedimenti di screening, Via e verifica preliminare.

Viene abbassato da 18 a 12 mesi il termine massimo entro il quale può essere annullato d’ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo.

Superbonus 110%

Primo punto: la detrazione maggiorata viene estesa agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche e a quelli effettuati su immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4. Esclusi dall’estensione gli immobili di categoria D/2 (alberghi e pensioni).

Inoltre, per ottenere il Superbonus non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo e per realizzare gli interventi sarà sufficiente una semplice Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata).

Altri elementi di novità sono:

• gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime;

• le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione;

• in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. Alla conclusione dei lavori, non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività.