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Il TAR Basilicata si pronuncia sull’autorizzazione paesaggistica per impianti di energie rinnovabili

Secondo il pronunciamento del TAR Basilicata, la Regione deve esprimersi con un unico atto deliberativo sui progetti di impianti sottoposti a VIA, e contemporaneamente assoggettati ad autorizzazioni di tipo ambientale e/o paesaggistico.

Con sentenza n. 307 del 16 aprile 2021, il Tar della Basilicata ha accolto il ricorso di un’azienda che si era vista negare il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, nell’ambito del procedimento di proroga della valutazione di impatto ambientale e dell’autorizzazione unica di un parco eolico.

La sentenza ribadisce che  l’autorizzazione unica, ai sensi dell’articolo 12 del Dlgs 387/2003, sostituisce ogni atto, parere, abilitazione o nulla osta necessario, compresa anche l’autorizzazione paesaggistica. Il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico deve essere accertato nell’ambito dell’apposita conferenza di servizi, necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione unica.

Come si legge nella sentenza, “risulta evidente che le diverse ipotesi del rilascio autonomo dei singoli provvedimenti o del rilascio dell’autorizzazione unica (…) mediante apposita conferenza di servizi tra tutte le Amministrazioni interessate potrebbero condurre a un esito diverso.”

Inoltre, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge della Basilicata sulla Via (Lr n. 47/1998), è esplicitamente previsto che la Regione sia tenuta ad esprimersi “con un unico atto deliberativo” sui progetti sottoposti al procedimento di Via regionale e “contemporaneamente assoggettati a pareri o autorizzazioni o nulla osta, da esprimersi in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti e cave e bellezze paesaggistiche”.

FONTE: Nextville