Precisazioni su compendio unico e agrivoltaico da parte dell’Agenzia delle entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate le agevolazioni fiscali previste per il compendio unico spettano anche in caso di costituzione del diritto superficie a favore di un terzo, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico.
La domanda di un imprenditore agricolo
La domanda all’Agenzia delle entrate, posta da un imprenditore agricolo riguardava chiarimenti in merito all’eventuale decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico in caso di cessione del diritto di superficie per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, con continuazione della coltivazione e della produzione agricola nel terreno sottostante.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia delle entrate nella risposta ricorda in primis che cosa si debba intendere per “compendio unico” ai sensi della normativa vigente e quali siano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti; tra questi, figura, anche l’impegno “a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento”.
Alla luce del quadro normativo attuale, l’Agenzia ritiene che le agevolazioni fiscali per il compendio unico continuino a spettare anche a seguito della costituzione del diritto di superficie a favore di un terzo, sulla porzione di terreni ricadenti nel compendio unico, per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico.
Tale cessione può essere effettuata prima del decorso decennale previsto dalla norma, a condizione che la redditività del compendio unico su cui insiste l’impianto agrivoltaico non scenda al di sotto del “livello minimo di redditività” (articolo 5-bis, comma 1, Dlgs 228/2001).
FONTE: si ringrazia Nextville.it
- By: solteasrl
- Tag: Agenzia delle Entrate, agrivoltaico, compendio unico, energie rinnovabili, impianti fotovoltaici, politiche sulle energie rinnovabili
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