Il Consiglio di Stato sull’agrivoltaico: la valutazione peculiare

Una sentenza amministrativa ribadisce che le differenze tra il fotovoltaico e l’agrivoltaico non sono solo nel nome, e che gli impianti agrivoltaici non godono di una deroga al regime vincolistico, ma devono essere valutati tenendo conto delle loro peculiarità tecnologiche e impiantistiche.

La Via di un impianto agrivoltaico richiede la necessità di esprimere un giudizio tenendo conto delle caratteristiche del progetto nel quadro di una disciplina orientata a rendere compatibili i diversi interessi pubblici.

 La sentenza del Consiglio di Stato

Per il Consiglio di Stato, nella sentenza dell’11 settembre 2023, n. 8260, la valutazione dell’impatto ambientale e paesaggistico degli impianti agrivoltaici non può non tenere conto delle peculiarità di questa tecnologia che punta alla riduzione del consumo di suolo e consente l’uso “ibrido” dei terreni agricoli.

 Si legge nella sentenza, che “mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (…) nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola”.

Conseguenze per le autorizzazioni della Sopraintendenza

Pertanto la Soprintendenza per le belle arti ed il paesaggio e gli altri Enti e organi chiamati ad esprimere il parere sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell’impianto, avrebbero dovuto valutare il progetto agrivoltaico, tenendo delle caratteristiche tecnologiche di questa tipologia di impianti.