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Impianto fotovoltaico, il Tar Molise sul diniego astratto della Soprintendenza

Le incoerenze di un impianto fotovoltaico rispetto al paesaggio devono essere espresse insieme all’indicazione delle modifiche progettuali da apportare per ottenere una valutazione positiva.

La sentenza del Tar Molise

Secondo il Tar Molise, questi elementi non sono presenti nel preavviso di parere negativo della Soprintendenza (in un procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del Dpr 31/2017)  che è stato pertanto dichiarato illegittimo dal Tribunale Amministrativo con la sentenza del 22 novembre 2021, n. 391.

I Giudici amministrativi hanno considerato che l’installazione dei pannelli fotovoltaici, incentivata dalla normativa nazionale ed europea, in coerenza con l’obiettivo di produrre energia da fonti rinnovabili, è vietata unicamente in aree ritenute non idonee dalle Regioni, come per esempio nei centri storici.

Secondo i giudici, l’ammissibilità del singolo impianto deve essere dunque valutata caso per caso tenendo conto che le tecnologie degli impianti FER sono ormai considerate elementi normali del paesaggio.

Non è sufficiente, infatti, la relazione astratta al conflitto tra le opere proposte, come l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla sommità di un edificio, e i materiali coi parametri paesaggistico-architettonici.

Le motivazioni della sentenza

In riferimento agli atti compiuti specificatamente dalla Soprintendenza, questa  avrebbe dovuto preferibilmente supportare il diniego con una analitica e approfondita motivazione, specificatamente sull’assoluta incongruenza dell’innovazione proposta rispetto alle peculiarità del paesaggio.

La sentenza del Tar Molise rivela dunque un  difetto di motivazione del provvedimento della Soprintendenza, oltre che  la mancata indicazione delle modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto.