MITE

Il Ministero della Transizione ecologica risponde alla Regione Sardegna: l’impianto  fotovoltaico  va valutato nella sua interezza

Il Ministero della Transizione ecologica specifica che, per evitare frazionamenti artificiosi, l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto deve comprendere anche le infrastrutture necessarie per il suo collegamento alla rete.

Questa precisazione del MITE nasce da un  consulto della Regione Sardegna su cosa debba intendersi per “impianto” nell’ambito della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale degli impianti fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, per i quali, se localizzati nelle aree definite dal Dlgs 77/2021 è prevista la PAS (procedura abilitativa semplificata).

La RAS ha chiesto se per “impianto” si debba intendere la sola area occupata dal campo fotovoltaico, normalmente delimitata da una recinzione, o anche le infrastrutture necessarie per il collegamento dell’impianto stesso alla rete elettrica.

Il Ministero ha chiarito che l’impianto debba essere considerato tale nella sua interezza, e cioè includendo anche gli interventi ad esso funzionalmente connessi e necessari per garantire il collegamento dell’impianto alla rete elettrica, nonché́ le opere che si sviluppano al di fuori del perimetro dello stesso campo fotovoltaico al fine di consentire la valutazione di eventuali impatti cumulativi. La risposta è basata sulla normativa presente all’articolo 12 del Dlgs 387/2003