Fotovoltaico in area agricola: sentenza del Consiglio di Stato

Il giudizio di compatibilità paesaggistica e territoriale su impianto FER rappresenta una scelta tecnica e strategica della Pubblica Amministrazione che non può essere valutata solo in sede giurisdizionale.

La sentenza del Consiglio di Stato

La sentenza n. 2983 del 12 aprile 2021 del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali riguardo al provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato dalla Regione Lazio per un impianto FV a terra di 17,20 MW, da realizzarsi in area agricola.

Il Mibact ha sostenuto che, nell’autorizzare l’impianto la Regione avrebbe attribuito prevalenza ad all’ interesse imprenditoriale, sottostimando quello ambientale. I giudici a riguardo ricordano “il nesso funzionale esistente tra le esigenze di tutela ambientale che riguardano il reperimento di fonti energetiche alternative ed il coinvolgimento dell’iniziativa privata per la realizzazione di tale interesse di natura strategica”.

In sostanza, l’attività d’impresa non può essere di per sè considerata soltanto in opposizione alla tutela ambientale: i giudici del Consiglio di Stato hanno sostenuto che la produzione di elettricità da fonti rinnovabili deve essere considerata un’attività di interesse pubblico che contribuisce non solo alla salvaguardia degliinteressi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici.

Gli elementi sostanziali della sentenza

Il Consiglio di Stato ha evidenziato come le scelte tecnico-valutative in materia di tutela del bene culturale e/o paesaggistico sono “sindacabili, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, eventualmente anche sotto l’aspetto della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto”. Diversamente, il sindacato giudiziale diverrebbe sostitutivo di quello dell’Amministrazione “attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile”.

Attraverso l’attività giurisdizionale possono essere esaminate le sole valutazioni che si pongano “al di fuori dell’ambito di opinabilità”. Nel caso in questione  l’appello del Mibact non contiene elementi sufficienti per ritenere che la scelta operata dalla Regione possa essere valutata come illogica o irragionevole.