Superbonus 110% e cappotto esterno su edifici vincolati

Per gli edifici vincolati e il Superbonus 110% il c.d. Decreto Rilancio ha previsto una disposizione per la quale nel caso di edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, – o se gli interventi trainanti di efficienza energetica siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, – la detrazione fiscale del 110% si applica a tutti gli interventi trainati di riqualificazione energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainati, fermi restando il rispetto dei requisiti previsti.

Una disposizione che di fatto apre alla detrazione per tutti gli edifici vincolati sui quali non si può realizzare l’isolamento termico a cappotto o sostituire l’impianto termico.

La circolare ministeriale n. 4/2021

La circolare ministeriale n. 4/2021 (MIBAC) fornisce delle integrazioni al Dpr 31/2017 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”) fornendo delle linee di indirizzo sugli interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica (cappotto termico) di cui alla voce A2 dell’Allegato A del DPR n. 31/2017, da effettuarsi su edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, parte III e che accedono al superbonus 110% previsto dal Decreto Rilancio.

Cappotto termico e immobili di edilizia contemporanea

La nuova circolare del Ministero della Cultura chiarisce i limiti di applicabilità del DPR n. 31/2017: la presenza del pre-requisito di intervento di lieve o lievissima entità.

Per la realizzazione del cappotto termico sul fronte esterno degli edifici riferirsi ai presupposti per la liberalizzazione dell’intervento e verificare la natura vincolo, ove presente.

Il Ministero conferma la possibilità che tali interventi di coibentazione, qualora ascrivibili alla categoria della “manutenzione straordinaria” e a condizione “che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”, possano essere esentati dall’obbligo di produrre un’autorizzazione paesaggistica.

Questa esenzione, però, si applica soltanto agli immobili di edilizia contemporanea e non si estende agli interventi sugli edifici di edilizia storica (realizzati entro il 31 dicembre 1945): per questi ultimi, quindi, sarà necessario procedere tramite autorizzazione paesaggistica semplificata.