Dl Semplificazione: le novità per il settore delle energie rinnovabili

La discussione del ddl di conversione del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, meglio noto come Dl Semplificazione, si è conclusa venerdì 4 settembre con il voto di fiducia sul maxi emendamento. Il provvedimento introduce misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici. Tra i suoi obiettivi principali vi è pure un rinnovato sostegno all’economia verde e alle fonti energetiche rinnovabili.

L’articolo 56: disposizioni in materia energia rinno­vabile

Uno dei capitoli cardine del Dl Semplificazione è l’articolo 56, recante disposizioni in materia di interventi su progetti o im­pianti alimentati da fonti di energia rinno­vabile. Le norme presentate hanno l’obiettivo di sem­plificare gli interventi sulle installazioni verdi con un’attenzione particolare alla tecnologia fotovoltaica.

L’articolo interviene sulle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per gli interventi di ammodernamento su im­pianti esistenti, disponendo che la VIA abbia ad oggetto la variazione di impatto indotta dal progetto rispetto alla situazione ante-in­tervento. Con la norma si introduce la di­chiarazione di inizio lavori asseverata, ana­loga alla CILA a patto che gli interventi siano a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica. Il testo precisa che questi lavori non sono sottoposti a valutazioni am­bientali e paesaggistiche, né al­l’acquisizione di atti di assenso.

Il passaggio in Senato ha arricchito il Dl Semplificazione di un certo numero di emendamenti, alcuni dei quali riguardano direttamente le misure sull’energia: si consente la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, a uso produttivo e residenziali”. Inoltre, vi èil riconoscimento dell’incentivo per gli impianti fotovoltaici che saranno realizzati sulle cave e le discariche

Il fotovoltaico in sostituzione dell’amianto

Vi sono novità anche per il fotovoltaico in sostituzione dell’amianto, grazie a una maggiore semplicità di utilizzo degli incentivi del decreto FER1. Il testo dell’emendamento specificatamente riferisce: 

  1. non è necessario che l’area dove è avvenuta la sostituzione dell’amianto coincida con quella dove viene installato l’impianto, purché l’impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
  2. gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore dell’amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell’amianto. 

Tra gli emendamenti approvati, anche quello che stabilisce di classificare come opere connesse gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti di produzione di energia elettrica