Superbonus 110% e decreti MiSE

Superbonus 110%: si preparano i decreti del MiSE per l’attuazione del provvedimento

Il Decreto Rilancio è in attesa dei provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia delle Entrate (che recentemente ha pubblicato la guida fiscale e messo a disposizione un’area dedicata nel sito web) e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, intervenuto in un’audizione audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria sulle disposizioni attuative delle misure per l’efficientamento energetico degli edifici previste nel decreto Rilancio, ha parlato di misure volte a dare una spinta consistente  al settore edilizio, e fornire ai cittadini la possibilità di migliorare l’efficienza energetica delle loro abitazioni.

I decreti del MiSE

Il decreto Rilancio prevede l’emanazione di due decreti attuativi che sono di stretta competenza del Ministro dello Sviluppo economico:

  • Il Decreto Asseverazioni (comma 13 dell’art. 119), ossia la definizione delle modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazione che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea.
  • Il decreto Requisiti tecnici, secondo quanto previsto dal comma 3-ter dell’articolo 14 del DL. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, prevede il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Questa è una previsione introdotta dal legislatore nel 2013 che aveva già iniziato a modificare il sistema delle detrazioni fiscali per le agevolazioni e gli interventi edilizi e che delegava il MiSE, di concerto con Mattm, Mit e Mef, alla redazione del cosiddetto decreto requisiti minimi. Decreto che esiste già ma che va ovviamente modificato rispetto alle nuove disposizioni normative contemplate nell’articolo 119;
I requisiti alla firma

Il provvedimento definisce nello specifico:

  • le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.
  • i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all’Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%;
  • i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;

Sui massimali di costo, lo schema di decreto stabilisce che per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus), nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
  • in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi deve essere allegata all’asseverazione.

Superbonus e spese progettuali

Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione delle varie Ape nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base al D. Min. Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.

Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al decreto.

L’Asseverazione

L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è compilata:

  • secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
  • secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.