Ecobonus e nuova definizione di ‘impianto termico’

Secondo una comunicazione dell’ENEA, per gli impianti realizzati dall’11 giugno 2020 si applica la definizione di impianto termico contenuta nel Dlgs 48/2020, che a sua volta ha recepito la direttiva 2018/844/Ue (EPBD III – Energy performance of buildings directive III). Questa nuova definizione di impianto termico interessa gli interventi che accedono alle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici attraverso l’Ecobonus.

Il dettaglio della legge

Il Dlgs 48/2020 definisce l’impianto termico come “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Disposizioni dell’ENEA

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ha adeguato le procedure per l’accesso all’Ecobonus precisando che per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, “si applica la definizione di impianto termico” riportata all’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto 10 giugno 2020, n. 48.