Agenzia Dogane differisce termini pagamento oneri tributari
L’Agenzia Dogane e Monopoli differisce i termini per il pagamento degli oneri tributari

L’Agenzia Dogane e Monopoli, nella Direzione Accise – Ufficio accise sul gas naturale, sull’energia elettrica e tassazione a fini ambientali, sulla base del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″, comunica il differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni annuali per il gas naturale, per l’energia elettrica nonché per il carbone, la lignite e il coke, relative all’anno d’imposta 2019.

L’art. 62 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” dispone la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra 1’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Settore dell’energia elettrica e del gas naturale

Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni. Pertanto, nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni annuali, ai sensi degli artt. 26, comma 13 e 14; 53, comma 8 e 53-bis, comma 3, provvederanno all’esecuzione  dell’adempimento in questione entro il 30 giugno 2020.

Rimane fermo quanto previsto dalle norme vigenti (art. 26, comma 13 e art. 56, comma 1) in relazione all’effettuazione dei versamenti, compresi quelli a conguaglio, atteso che la sospensione disposta dall’art. 62, comma 1, non ha effetto rispetto a tutti i versamenti tributari, salvo la rimessione in termini al 20 marzo 2020, ai sensi dell’art.60.

Pertanto, tenuto conto dell’entità dei ratei dovuti sulla base dei consumi emergenti dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2018, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica:

  • provvederanno a versare la maggiore imposta dovuta qualora, per l’anno 2019, il volume dei consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia superiore all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno;
  • potranno detrarre dalla prima rata in acconto utile le somme eventualmente versate in eccedenza, qualora, per l’anno 2019, il debito tributario derivante dai consumi (fatturati o effettuati per impieghi in uso proprio) sia inferiore rispetto all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno.

In entrambe le ipotesi l’ammontare del debito calcolato per il 2019 (anche se non ancora liquidato nella relativa dichiarazione) costituirà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d’imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.

Settore dell’accisa sul carbone, la lignite e il coke

Allo stesso modo, nel settore dell’accisa sul carbone, la lignite e il coke i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, ai sensi dell’art. 21, comma 8, provvederanno all’esecuzione dell’adempimento in questione entro il 30 giugno 2020.

Rimane fermo quanto previsto dal richiamato art. 21, comma 8, riguardo all’effettuazione dei versamenti a saldo, atteso che la sospensione disposta dall’art. 62, comma 1, non ha effetto rispetto a tutti i versamenti tributari.

Pertanto, tenuto conto dell’entità dei ratei dovuti sulla base del volume delle forniture emergente dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2018, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul carbone, la lignite e il coke:

  • provvederanno a versare la maggiore imposta dovuta qualora, per l’anno 2019, il volume delle forniture effettuate (ivi comprese quelle per uso proprio) sia superiore all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno;
  • potranno detrarre a partire dalla prima rata in acconto utile le somme eventualmente versate in eccedenza, qualora, per l’anno 2019, il debito tributario derivante dalle forniture effettuate (ivi comprese quelle per uso proprio) sia inferiore rispetto all’entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno.

In entrambe le ipotesi l’ammontare del debito calcolato (anche se non ancora liquidato nella relativa dichiarazione) per il 2019 costituirà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d’imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.

All’atto della presentazione delle dichiarazioni, i soggetti obbligati in oggetto richiamati provvederanno ad attualizzare le accennate operazioni di liquidazione del debito e a definire i ratei in acconto per l’anno 2020.

In allegato il comunicato integrale dell’Agenzia