Sentenza del TAR Sardegna: la serra fotovoltaica si considera fattore produttivo del reddito agrario

Sentenza del TAR Sardegna: la  serra fotovoltaica è un fattore produttivo del reddito agrario

Secondo una recente sentenza del TAR Sardegna (la n. 89 del 4 febbraio 2019), l’imprenditore agricolo mantiene tale qualifica anche quando, avendo perso la disponibilità del fondo dopo averlo ceduto in comodato a un soggetto terzo, svolge “attività connesse” quali la produzione e la cessione di energia da fonte fotovoltaica.

Con questa lettura, il Tar Sardegna ha annullato i provvedimenti regionali di revoca dell’autorizzazione unica formulati nei confronti di due imprese agricole titolari di impianti di serre fotovoltaiche. Secondo la Regione Sardegna, le due società avrebbero perso la qualifica di imprese agricole non avendo provveduto direttamente alla coltivazione dei terreni.

Le specifiche della sentenza

La Corte del Tribunale Amministrativo Regionale ha però specificato nella sentenza che, ai sensi dell’articolo 2135, comma primo, del codice civile, è imprenditore agricolo anche chi svolge “attività connesse”. Infatti, secondo quanto previsto dallalegge n. 266/2005 (articolo 1 comma 423) “la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario“.

I fatti in questione

La situazione che le due società, anche a prescindere dall’effettivo e diretto svolgimento dell’attività di coltivazione del fondo, svolgono attività di produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche “risulta sufficiente ai fini della conservazione della qualifica di imprenditore agricolo”. Eventuali specifiche regionali in materia non possono, in ogni caso, contraddire la normativa primaria (articolo 12, comma 4-bis, Dlgs 387/2003) che “richiede solamente che il proponente l’intervento debba dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto, senza ulteriori prescrizioni o limitazioni.