Superbonus 110% e Ecobonus
Superbonus 110% e Ecobonus: modifiche e chiarimenti sullo sconto in fattura e cessione del credito

Le nuove detrazioni fiscali del 110% sono già operative D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) per le spese sostenute dall’1 luglio 2020, ma il settore è fermo in attesa della legge di conversione, che arriverà entro il 18 luglio 2020, e dei provvedimenti attuativi che regoleranno le due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Intanto, è stato approvato un emendamento che sostituisce integralmente l’art. 119 del Decreto Rilancio apportando alcune importanti modifiche per la fruizione delle due opzioni di sconto in fattura e cessione del credito in alternativa alle detrazioni fiscali.

Modifiche alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito

Il Decreto, come già da noi riportato in un articolo precedente,  prevede le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le spese per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

Invece dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, possono optare alternativamente:

  • ad un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • alla cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le due opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi previsti che accedono al superbonus 110% gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

1. Il visto di conformità

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Per la redazione e invio del visto di conformità sarà pubblicato un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che definirà le modalità attuative, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

2. L’asseverazione dei tecnici

Ai fini della detrazione del 110% e dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura:

Per gli interventi di efficientamento energetico che accedono al superbonus, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, saranno stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

3. I prezzari

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio. Nelle more dell’adozione del decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

4. Le sanzioni

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

5. La polizza di assicurazione per chi attesta e assevera

I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

6. la decadenza del beneficio

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.