
Decreto bollette: le regole per gli impianti di produzione di energie rinnovabili
Novità per il settore delle energie rinnovabili: previste modifiche che impattano sui procedimenti autorizzativi di eolico, idroelettrico e agrivoltaico.
Impianti eolici e idroelettrici
Per la costruzione di impianti off-shore o per modifiche che comportino un incremento di potenza superiore ai 300 megawatt, diventa obbligatoria la consultazione della regione costiera interessata, in conferenza di servizi. Inoltre, viene estesa anche alla realizzazione di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro la disposizione che prevede la partecipazione, alla conferenza di servizi, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della regione interessata.
Ancora per l’eolico, il decreto stabilisce che il rifacimento o potenziamento di impianti esistenti – se comportano un aumento di potenza superiore a 30 MW – debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità alla Via da parte delle autorità regionali, purché gli interventi si svolgano nello stesso sito degli impianti originari.
Impianti Agrivoltaici
Gli impianti agrivoltaici. con potenza fino a 1 MW non ricadono più nel regime di procedura abilitativa semplificata stabilito nel testo unico rinnovabili (Dl 190/2024).
Il decreto introduce anche un regime di attività libera per alcuni interventi su impianti idroelettrici di piccola taglia (fino a 500 kW), a condizione che siano realizzati su condotte ed edifici esistenti e senza alterare portata, volumi o strutture.
Inoltre, è stata prevista una misura volta a sostenere lo sviluppo della capacità di accumulo da fonti rinnovabili. Infatti, il Ministero dell’Ambiente potrà stipulare, per il 2025, una convenzione con il Gestore dei servizi energetici (Gse) per gestire i procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo.
Fonte: Nextville
- By: solteasrl
- Tag: adempimenti energie rinnovabili, decreto bollette 2025, energie rinnovabili, impianti fotovoltaici, incentivi agrivoltaico, politiche sulle energie rinnovabili
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