Rinnovabili: precisazioni sul calcolo della soglia di potenza per impianti e riparto di competenza per la Via

La regione Campania ha presentato istanza di interpello ambientale riguardo al calcolo della soglia di potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica e al riparto di competenza per il rilascio della Via.

Contenuti dell’istanza

La richiesta di interpello riguarda in particolare la modifica all’Allegato II, alla parte seconda del Dlgs 152/2006, in cui si fa riferimento agli impianti eolici sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW e agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW. La regione Campania ha richiesto chiarimenti sul calcolo della potenza complessiva degli impianti, in particolare per evitare il frazionamento delle centrali, e sul riparto di competenza per il rilascio della Via.

Il Decreto Legge50/2022

Questa modifica normativa introdotta dal Dl 50/2022 afferma che, per i parchi eolici e fotovoltaici in questione, le soglie di riferimento per la valutazione di impatto ambientale da parte dell’autorità statale o regionale devono essere determinate basandosi unicamente sul progetto sottoposto a valutazione e, pertanto, escludendo altri impianti o progetti localizzati nelle vicinanze o con lo stesso punto di connessione che sono già oggetto di una valutazione ambientale o hanno già ricevuto un provvedimento di compatibilità ambientale.

Ambito di applicazione

Il Ministero dell’Ambiente inoltre precisa che la norma debba essere applicata anche ai progetti di competenza regionale (di cui all’Allegato IV Parte II del Dlgs 152/2006) in un’ottica sistematica e di coordinamento. Ciò significa che non è possibile utilizzare alcun parametro o metodo di calcolo differente rispetto a quello contenuto nella norma per determinare la potenza dell’impianto ai fini della individuazione dell’Autorità competente e della procedura da seguire.

FONTE: NEXTVILLE