Decreto Rilancio e  detrazioni fiscali Ecobonus al 110%

Come anticipato in un nostro precedente articolo, il “Decreto Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha introdotto rilevanti novità che riguardante in merito alle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica.

La più importante è il “superbonus“: consistente nella possibilità di detrarre (in 5 rate annuali) il 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per una serie di interventi.

Gli interventi ammessi
  1. isolamento termico di almeno il 25% della superficie dipendente dell’edificio;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Tali impianti possono essere a condensazione (almeno di classe A), a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure impianti di microcogenerazione;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Tali impianti possono essere a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure impianti di microcogenerazione.

Per poter accedere al superbonus, gli interventi devono assicurare complessivamente il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o il raggiungimento di una classe energetica più alta.

La nuova disciplina, con la percentuale del 110%, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico che oggi beneficiano del 50/65% (infissi, solare termico, generatori a biomasse, ecc.), a condizione che siano eseguiti insieme ad uno dei tre interventi sopra elencati.

Il nuovo superbonus si applica anche a interventi di installazione, quali:

impianti fotovoltaici connessi alla rete e alla contestuale o successiva installazione di sistemi di accumulo;

• infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove possibilità nell’applicazione delle detrazioni

È possibile scegliere alcune alternative al posto dell’utilizzo diretto della detrazioni, queste sono:

• un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

• la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.