Conto energia aggiornamenti aprile 2020

e-distribuzione emana una circolare sulle scadenze per le verifiche periodiche dei Sistemi di Protezione di Interfaccia (S.P.I.) degli impianti di produzione MT e BT

Verifiche periodiche dei Sistemi di Protezione di Interfaccia (S.P.I.) degli impianti di produzione MT e BT ai sensi della Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016 – disponibilità del servizio sul Portale Produttori di e-distribuzione

Con questa Deliberazione l’AEEGSI ha imposto ai responsabili della gestione degli impianti di produzione di eseguire sui sistemi di protezione di interfaccia le verifiche periodiche dettagliate dalla Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, dandone informativa al gestore di rete.

In particolare, la Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016 prevede che tali verifiche devono essere effettuate:

  • sui sistemi di protezione di interfaccia degli impianti di produzione connessi in media tensione aventi potenza superiore a 11,08 kW;
  • sui sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione) degli impianti di produzione connessi in bassa tensione con potenza superiore a 11,08 kW;

secondo le seguenti tempistiche:

a) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 agosto 2016: entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;

b) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:

a. il 31 marzo 2018;

b. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;

c. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;

c) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:

a. il 31 dicembre 2017;

b. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto;

d) nel caso di impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:

a. il 30 settembre 2017;

b. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della Deliberazione in oggetto.

Le suddette verifiche devono essere effettuate anche nel caso di sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia per guasto e/o malfunzionamento, dandone poi comunicazione al gestore di rete.

Qualora l’impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni – anche eventualmente dotate di più sistemi di protezione di interfaccia – con diverse date di entrata in esercizio, per la determinazione della data entro cui il titolare dell’impianto di produzione deve eseguire le prove sui sistemi di protezione di interfaccia, si dovrà far riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione.

La prima scadenza in capo ai produttori per le verifiche periodiche è pertanto il 30 settembre 2017.

Per l’invio della comunicazione di avvenuta verifica, i titolari degli impianti di produzione devono utilizzare l’apposito servizio sul Portale Produttori (Verifica periodica protezione interfaccia), avvalendosi del format che verrà reso disponibile.

Nel caso di produttori aventi scadenza al 30 settembre 2017 per l’effettuazione della verifica, si invita a trasmettere a e-distribuzione la comunicazione di avvenuta verifica per il tramite del Portale Produttori con cortese sollecitudine non appena quest’ultimo sarà reso disponibile.

Le comunicazioni nel frattempo eventualmente inviate dai produttori via PEC verranno inserite sul Portale Produttori da e-distribuzione, dando riscontro (via PEC) al produttore.

Come previsto dalla deliberazione 786/2016/R/eel:

− nei casi in cui manchi la comunicazione di avvenuta verifica, e-distribuzione invierà ai soggetti interessati, attraverso il Portale Produttori, un ultimo sollecito per l’effettuazione delle medesime e la relativa comunicazione di avvenuta effettuazione;

− qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, e-distribuzione ne darà comunicazione al GSE al fine della sospensione dell’erogazione degli incentivi qualora previsti e delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti, fino all’avvenuta comunicazione di effettuazione delle verifiche.

Si ricorda infine che il regolamento di esercizio sottoscritto dai produttori prevede l’eventuale sospensione del servizio di connessione nel caso di inadempienze.

e-distribuzione, pertanto, in tali casi, si riserva di sospendere il servizio di connessione previo preavviso e comunque non prima che siano trascorsi due mesi di tempo dal medesimo preavviso.