Superammortamento sugli impianti fotovoltaici aziendali, ora ammortizzabili al 9%.

La circolare 4/ E/2017, rifacendosi alla normativa sugli imbullonati, determina che, non essendo più accatastabile col fabbricato, l’impianto fotovoltaico viene ammortizzato con la percentuale del 9 per cento. Pertanto tale bene può usufruire del superammortamento maggiorando il costo del 40 per cento.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le torri a sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche continuano ad essere considerate beni immobili; per questi sostegni di conseguenza non si applica il super ammortamento, mentre l’agevolazione si applica sulle pale.

Le componenti impiantistiche che sono escluse dalla rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche, non possono essere considerati beni immobili ai fini della determinazione della aliquota di ammortamento. Dunque,  per quanto riguarda le componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9 per cento.

Come  risultato, tali componenti impiantistiche avendo una percentuale di ammortamento superiore al 6,5% (al di sotto della quale scatta l’esclusione dal beneficio del superammortamento), possono usufruire della maggiore deduzione fiscale.

Pertanto, dopo un decennio di interpretazioni differenti, la questione dell’ammortamento fiscale sembra risolta, e ciò anche a beneficio del profilo civilistico adottato dalle imprese. Infatti, molte imprese ammortizzano l’impianto fotovoltaico con la percentuale del 5% al fine di imputare il costo all’esercizio in base all’esatta vita utile del bene che coincide con la durata del contratto in cui il GSE eroga la tariffa incentivante e ritira l’energia prodotta. Essendo il  5% inferiore al 9%, nessuna contestazione sarà possibile sotto il profilo della deducibilità fiscale, e le imprese che hanno adottato questo criterio non devono mutare il piano di ammortamento.

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